Onorevoli Colleghi! - Siamo fermamente convinti che una legge elettorale debba necessariamente rispecchiare la cultura e le abitudini del Paese in cui dispiega i suoi effetti.
      Non è infatti concepibile introdurre tout court un sistema che, tanto culturalmente quanto tecnicamente, contrasta e stride con il sistema costituzionale di cui il popolo italiano si è dotato e che ne costituisce lo specchio in termini tanto di tradizioni che di valori.
      È sicuramente auspicabile introdurre delle proposte specificamente modellate sulle esigenze e sulle caratteristiche tipiche del sistema politico del nostro Paese, potendo tuttavia attingere a spunti, d'indubbio valore e interesse, provenienti da sistemi già vigenti in altri Paesi europei, quali la Germania e la Spagna.
      La nostra proposta di legge, a un primo impatto e all'occhio di un osservatore poco attento, potrebbe sembrare simile al modello cosiddetto «tedesco». La prima, sostanziale, differenza deriva, sicuramente, dall'eliminazione dell'inutile soglia di sbarramento presente in quel sistema e nel nostro attuale che, ulteriormente trasportato o aumentato, non consentirebbe a ben otto milioni di elettori italiani di vedere una propria rappresentanza nelle aule della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
      Il modello da noi proposto, nella prima parte di questa proposta di legge, prevede la divisione in due parti eguali dei seggi

 

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disponibili alla Camera dei deputati, la prima spettante alle attuali circoscrizioni elettorali e l'altra a collegi uninominali ritagliati all'interno delle circoscrizioni medesime. Il 50 per cento dei seggi è così assegnato attraverso elenchi circoscrizionali bloccati di candidati, provenienti, preferibilmente, da coalizioni di partiti, ma anche da singoli partiti; la coalizione o elenco di candidati non collegato così formato, che dovesse prendere il maggior numero di voti a livello nazionale (collegio unico nazionale), guadagnerebbe il premio di maggioranza, pari a 340 seggi, qualora arrivasse ad aggiudicarsi almeno il 40 per cento dei seggi in palio. In realtà, l'elenco di coalizione, o elenco non collegato vincente, come vedremo in seguito, si aggiudicherebbe solo 170 dei 340 seggi in palio.
      Il restante 50 per cento dei seggi a disposizione (308, fatto salvo il seggio della Valle d'Aosta) è poi ripartito proporzionalmente al consenso nazionale ottenuto dalle liste in lizza nei collegi uninominali, che possono o meno essere coalizzate e collegate agli elenchi di coalizioni. In ciascun collegio ogni lista si presenta indicando il nome del proprio candidato.
      In particolare, le liste di cui sopra, qualora collegate all'elenco di coalizione o all'elenco non collegato che abbia riportato il maggior numero di voti, si ripartirebbero proporzionalmente, a livello nazionale, l'altra metà del premio di maggioranza, ossia 170 seggi.
      Il sistema di calcolo rimarrebbe in sostanza quello in uso attualmente nella legge elettorale vigente per le elezioni politiche.
      Per quanto attiene all'espressione del voto, si utilizzerà una sola scheda elettorale divisa in due parti. Sul lato sinistro, per l'assegnazione dei seggi nei collegi uninominali, saranno presenti i simboli di lista con l'indicazione del nome del candidato per il collegio; qualora le liste siano coalizzate tra loro, queste saranno raggruppate in modo tale da rendere inequivocabile la coalizione e il rispettivo collegamento con l'elenco circoscrizionale di coalizione presente, invece, sul lato destro della scheda, con il simbolo di coalizione; si potrà così esprimere il voto per il solo nome del candidato per il collegio uninominale ovvero per la lista cui appartiene il candidato ovvero ancora per l'elenco di coalizione. Non è ammesso il voto disgiunto, ossia la possibilità di votare per una lista o un candidato e contemporaneamente per un elenco di coalizione o elenco non collegato alla lista o al candidato medesimi. I voti dati alle liste o ai candidati collegati all'elenco di coalizione o elenco non collegato sono computati nel novero dei voti di questi ultimi.
      Questo sistema dispiegherebbe molteplici effetti:

          a) gli elenchi creerebbero la necessità e l'utilità di stringere alleanze e coalizioni al fine di poter ambire a conquistare il premio di maggioranza. Si costringerebbero così le forze politiche che costituiscono l'attuale panorama politico sia a formulare e presentare programmi politici condivisi sia a evitare di produrre tra di loro quella frammentazione sin qui conosciuta, tendendo a un bipolarismo senza l'eccesso del bipartitismo;

          b) nella parte elettiva per i collegi uninominali si possono candidare liberamente tutti i partiti, misurando il proprio effettivo consenso;

          c) con l'introduzione dei collegi uninominali si opererebbe un drastico restringimento della grandezza dei collegi, al fine di favorire nuovamente un contatto diretto tra elettorato ed eletti. Inoltre, con l'indicazione da parte delle singole liste del nome del candidato al collegio, si accrescerebbe considerevolmente la possibilità di scelta da parte del cittadino;

          d) come in Germania, il diritto a «indicare il premier» sarebbe attribuito al segretario del partito facente parte della coalizione vincente che dovesse raggiungere la maggioranza relativa nella lista per collegi.

      Nella seconda parte della presente proposta di legge, invece, proponiamo un nuovo sistema per l'elezione del Senato

 

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della Repubblica, partendo da questo caposaldo: raccogliendo spunti provenienti dai sistemi elettorali europei e dai sistemi elettorali previsti per l'elezione degli enti locali, si è posta come obiettivo la garanzia della più alta rappresentatività a tutte le forze politiche presenti nel panorama politico italiano, assicurando al contempo una serie di strumenti che consentano la governabilità alla forza politica uscita vincente dalla competizione elettorale.
      Il sistema elettorale da noi elaborato prevede l'elezione del Senato della Repubblica su base regionale secondo un criterio proporzionale, senza soglie di sbarramento, e con la ridistribuzione di un eventuale premio di maggioranza nazionale a livello regionale.
      Caratteristica peculiare del modello elettorale da noi proposto per l'elezione del Senato della Repubblica è la divisione dei seggi disponibili, ossia 301, in due parti (tolti quelli assegnati alla circoscrizione Estero secondo quanto disposto dalla Costituzione e quelli diversamente assegnati alla Valle d'Aosta e al Trentino-Alto Adige con la legge attuale): una parte da assegnare con elenchi bloccati di candidati su base regionale (questi elenchi possono essere o meno collegati a una coalizione di liste); l'altra parte assegnata in collegi elettorali uninominali infraregionali, tra liste coalizzate o liste singole, ognuna presente nel collegio con un proprio candidato. Tali liste, se coalizzate, sono collegate a un elenco regionale di candidati dotato di un proprio simbolo di coalizione; altrimenti, si presentano nei collegi uninominali regionali e nella circoscrizione regionale con lo stesso simbolo.
      Sulla base dei risultati ottenuti dagli elenchi regionali, alla coalizione o alla singola lista che abbia ottenuto il 40 per cento di seggi in prima attribuzione sul totale dei 301 seggi disponibili, è assegnato un premio di maggioranza che assicura alla coalizione o alla lista vincente 166 seggi totali, da ridistribuire a livello regionale in un 50 per cento di seggi per gli elenchi regionali e un 50 per cento di seggi nell'ambito delle liste coalizzate o liste singole presenti nei collegi uninominali infraregionali e collegate all'elenco vincente.
      Inoltre i partiti o i gruppi politici organizzati, tra loro collegati in coalizione, che si candidano a governare, depositano un unico programma elettorale.
      Per quanto attiene all'espressione del voto, si utilizza una sola scheda elettorale divisa in due parti. Sul lato sinistro, per l'assegnazione dei seggi nei collegi uninominali, saranno presenti i simboli di lista con l'indicazione del nome del candidato per il collegio; qualora le liste siano coalizzate tra loro, queste saranno raggruppate in modo tale da rendere inequivocabile la coalizione e il rispettivo collegamento con l'elenco circoscrizionale di coalizione presente, invece, sul lato destro della scheda, con il simbolo di coalizione; si potrà così esprimere il voto per il solo nome del candidato per il collegio uninominale ovvero per la lista cui appartiene il candidato ovvero ancora per l'elenco di coalizione. Non è ammesso il voto disgiunto, ossia la possibilità di votare per una lista o un candidato e contemporaneamente per un elenco di coalizione o elenco non collegato alla lista o al candidato medesimi. I voti dati alle liste o ai candidati collegati all'elenco di coalizione o elenco non collegato sono computati nel novero dei voti di questi ultimi.
      Questo sistema dispiegherebbe molteplici effetti positivi:

          a) si assicurerebbe anche al Senato una solida maggioranza alla coalizione o lista vincente, dato che il premio di maggioranza è garantito a livello nazionale sulla base dei risultati ottenuti dagli elenchi nelle singole regioni e ripartito, in seguito, nelle singole circoscrizioni regionali;

          b) gli elenchi regionali creerebbero la necessità e l'utilità di stringere alleanze e coalizioni al fine di poter ambire a conquistare il premio di maggioranza. Si costringerebbero così le forze politiche che costituiscono l'attuale panorama politico sia a formulare e a presentare programmi politici condivisi sia a evitare di produrre

 

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tra di loro quella frammentazione sin qui conosciuta, tendendo a un bipolarismo senza l'eccesso del bipartitismo;

          c) nella parte elettiva per i collegi uninominali si possono candidare liberamente tutti i partiti, misurando il proprio effettivo consenso; al contempo, il raddoppio del numero di firme previsto per la presentazione delle liste eviterebbe il proliferare di micro-partiti locali;

          d) con l'introduzione dei collegi uninominali infraregionali si opererebbe un drastico restringimento della grandezza dei collegi, al fine di favorire nuovamente un contatto diretto tra elettorato ed eletti. Inoltre, con l'indicazione da parte delle singole liste del nome del candidato al collegio, si accrescerebbe considerevolmente la possibilità di scelta da parte del cittadino.

 

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